Si segnalano a tutti gli addetti ai lavori le Ordinanze della Regione Lombardia, della Regione Emilia Romagna e della Regione Lazio, con le quali sono state introdotte importanti semplificazioni per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche, in questa delicata fase emergenziale.

Le Regioni hanno adottato tali Ordinanze ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06 (Codice dell’ambiente), che attribuisce loro particolari poteri di deroga alla normativa vigente, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, come chiarito anche dalla circolare del ministero dell’Ambiente n. 22276 del 30/03/2020.

In particolare, la Regione Lombardia ha introdotto importanti deroghe in materia di:

rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta: devono essere assimilati agli urbani ed in particolare vanno conferiti al gestore del servizio di raccolta degli RSU;

deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione (es. cantiere): sono raddoppiati i limiti quantitativi e temporali (art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006) e pertanto questi rifiuti potranno  essere avviati a smaltimento o trattamento ogni 6 mesi (e non più 3 mesi) indipendentemente dal quantitativo, oppure al raggiungimento di 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi (attualmente 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi);

terre e rocce da scavo: sono sospesi i termini previsti dal DPR 120/2017 per i piani di utilizzo (art. 9) e per le dichiarazioni di utilizzo (art. 21) già autorizzati e avviati. La sospensione decorrere dal primo giorno di interruzione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza;

bonifica su siti contaminati: devono proseguire gli interventi in corso sul territorio regionale quali le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse;

– gestione rifiuti:

a) campagne con impianti mobili: sono sospesi i termini prescritti per le attività autorizzate ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/06. La sospensione decorrere dal primo giorno di interruzione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza;

b) impianti di smaltimento e recupero rifiuti: è aumentata del 10% la potenzialità massima annua attraverso una specifica procedura;

c) impianti autorizzati alla messa in riserva (o deposito preliminare):  è aumentata del 20% la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, attraverso una specifica procedura. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di recupero autorizzate in procedura semplificata  ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.

Anche la Regione Emilia Romagna ha introdotto alcune semplificazioni per la gestione dei rifiuti intervenendo in materia di:

rifiuti costituiti da DPI utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti: sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati;

deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione (es. cantiere): come per la Regione Lombardia sono raddoppiati i limiti quantitativi e temporali (art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006) consentendo il conferimento dei rifiuti stessi ogni 6 mesi (e non più 3 mesi) indipendentemente dal quantitativo, oppure al raggiungimento di 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi (attualmente 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi). La Regione Emilia Romagna specifica inoltre che il termine di durata del deposito temporaneo, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, non può superare i 18 mesi (attualmente sono 12 mesi);

impianti autorizzati alla messa in riserva (o deposito preliminare):  è aumentata del 50% la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel rispetto di specifiche prescrizioni (spazi adeguati, sistemi di copertura, idonei sistemi di confinamento e contenimento etc.). Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di recupero autorizzate in procedura semplificata  ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.

Per quanto riguarda la Regione Lazio con l’Ordinanza n. 22/2020 è stato disposto:

– l’aumento della capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, sia preventiva che successiva ad eventuali processi di trattamento, nel limite massimo del 30% per gli impianti autorizzati alle operazioni di gestione D15 (Deposito preliminare) o R13 (Messa in riserva) ai sensi degli art. 208, 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;

– l’incremento massimo del 50% dei quantitativi previsti per il deposito temporaneo di cui all’art. 183 comma 1 lettera bb) punto 2 per un limite massimo di 12 mesi.

Buon lavoro a tutti!

Staff TerreDaScavo.it