BONIFICA BELLICA, QUESTA SCONOSCIUTA

Per questo articolo abbiamo chiesto ad un nostro collega, esperto nel campo della bonifica bellica, di rispondere ad una delle domande più ricorrenti che ci vengono poste dai nostri Utenti e Clienti:

Le terre da scavo ed il movimento terra posso essere soggette alla normativa relativa alla bonifica bellica?

La risposta è “Sicuramente si!

La normativa vigente impone infatti per tutte le attività di scavo la redazione di un documento obbligatorio chiamato “Valutazione del rischio bellico”, questo documento serve a valutare quanto l’area che si andrà a scavare potrà essere interessata dalla presenza di eventuali ordigni bellici.

Sulla base delle risultanze di questo documento potrà essere necessario fare la bonifica bellica o meno.

Bisogna tenere presente che le tipologie degli ordigni usati sul nostro territorio nel corso della Prima e Seconda Guerra Mondiale è immenso, dal più piccolo di dimensione pari ad una penna alle più grandi bombe d’aero.

Chiediamoci sempre: in una benna di medie dimensioni quante bombe a mano sporche di terra e con la forma simile ad una pietra si possono nascondere?

La normativa vigente regola quindi tutte le attività di scavo in quanto possono essere quelle legate ad eventuali rinvenimenti che possono creare infortuni al personale che opera durante gli scavi.

Ovviamente anche se non menzionato la Bonifica Bellica ha due scopi:

il primo è quello di bonificare l’area;
il secondo, ”anche se non menzionato”, quella di bonificare il terreno che verrà in qualche modo asportato e magari riutilizzato in altri luoghi.

STRALCIO NORMATIVO

“Dal 26/06/2016 qualora in cantiere siano previste attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione è obbligato a valutare nel proprio Piano di Sicurezza e di Coordinamento, il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo.

Il Ministero della Difesa, in ottemperanza all’art. 22 del D. Lgs. N° 66/2010 (di seguito indicato “Codice”) e successive modifiche e/o integrazioni, è responsabile della vigilanza/sorveglianza sulle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici (di seguito Bonifica Bellica), svolte da imprese specializzate iscritte all’Albo istituito dal D.I. 82/2015, avvalendosi all’uopo delle competenti articolazioni esecutive periferiche.

Nell’attività di Bonifica Bellica dovrà essere impiegato esclusivamente personale qualificato ed in possesso di brevetto in corso di validità, rilasciato a seguito della frequenza dello specifico corso organizzato dalla Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa. Il personale dell’A.D. preposto all’attività di sorveglianza ha l’obbligo di disporre l’immediato allontanamento dall’area sottoposta a Bonifica Bellica del personale sprovvisto della citata qualifica, diffidando formalmente per iscritto l’Impresa appaltatrice e provvedendo a segnalare l’evento all’Ufficio Albo della Direzione dei Lavori e del Demanio per i conseguenti provvedimenti.

La ditta incaricata del Servizio di Bonifica Bellica (di seguito “Ditta Incaricata”) dovrà presentare, prima dell’effettivo inizio del servizio e non oltre il giorno di inizio delle prestazioni, al competente Reparto Infrastrutture l’elenco nominativo del personale, la relativa specializzazione, la costituzione della squadra-tipo nonché l’elenco dei materiali e delle attrezzature che intende impiegare nella specifica area da bonificare.

L’A.D. si riserva il diritto di rivendicare la proprietà di residuati bellici, esplosivi e non, di interesse storico ovvero addestrativo, rinvenuti nelle aree interessate al Servizio di Bonifica Bellica, che in caso contrario saranno oggetto di smaltimento a cura della “Ditta Incaricata” (dopo eventuale inertizzazione).

Nelle presenti prescrizioni con il termine ordigni esplosivi, si intendono le mine, le bombe, i proietti ed i residuati bellici di ogni genere e tipologia”

Questo articolo vuole dare un primo input agli utenti del Portale ed a tutti gli addetti ai lavori sugli adempimenti necessari in questo delicato tema. Resta inteso che ogni cantiere ha la sua “storia tecnica” e dunque gli adempimenti stessi vanno contestualizzati ed esaminati caso per caso da esperti del settore.

Vi invitiamo a contattare il nostro esperto, di cui si riportano in calce i riferimenti diretti, per tutte le delucidazioni e gli approfondimenti su questo delicato tema.

Autore e Riferimenti diretti:

Arch. Anastassios Kourkoutidis
esperto valutatore del rischio da rinvenimento di ordigni bellici
www.valutazionerischiobellico.it
Tel 340.511.03.79

 

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