In vigore da oggi, 22 agosto 2017, il nuovo regolamento per la gestione delle Terre e Rocce da Scavo

Di seguito un breve estratto relativo alla gestione delle pratiche in essere e/o già approvate secondo le passate normative

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Art. 27

Disposizioni intertemporali, transitorie e finali

  1. I piani e i progetti di utilizzo gia’ approvati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e  progetti intervenuti successivamente all’entrata in vigore del  presente regolamento. Resta fermo che i materiali  riconducibili alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del presente regolamento utilizzati e gestiti in conformita’ ai progetti di utilizzo approvati ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai piani di utilizzo approvati ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela e  del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di destinazione.
  1. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento e’ in corso una procedura ai sensi della normativa previgente  restano  disciplinati  dalle  relative disposizioni. Per tali progetti e’ fatta comunque salva la facolta’ di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o la dichiarazione di cui all’articolo 21 ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
  1. Le disposizioni contenute nell’articolo 24, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA gia’ avviate purche’ non sia gia’ stato emanato il provvedimento finale.
  1. Conservano validita’ le autorizzazioni all’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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Si raccomanda la lettura integrale e l’esame dettagliato di tutto il nuovo regolamento.

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